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DEDUZIONE DELLE SPESE RIADDEBITATE E NON RIMBORSATE

Immagine del redattore: Studio Romano & AssociatiStudio Romano & Associati

DEDUZIONE DELLE SPESE RIADDEBITATE E NON RIMBORSATE

Introduzione

Dal 2025 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di rimborsi delle spese sostenute nell’esercizio di arti e professioni. La norma stabilisce che, se tali spese sono addebitate analiticamente al committente, esse non concorrono più a formare il reddito imponibile di chi le ha anticipate. Parallelamente, viene meno la loro deducibilità dal reddito di lavoro autonomo del professionista o dell’artista che le ha effettivamente sostenute, a meno che non ricorrano specifiche condizioni quando il committente non provveda al relativo rimborso.


1. Novità Normative dal 2025

Le spese sostenute per conto del cliente e a lui analiticamente riaddebitate non rientrano più tra i componenti positivi di reddito per il professionista (art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR). Al contempo, non sono deducibili dal reddito del professionista (art. 54-ter comma 1 del TUIR). Nel caso in cui il committente non rimborsi l’importo dovuto, però, il costo rischia di restare definitivamente a carico di chi lo ha sostenuto.

Per evitare tale penalizzazione, la legge ha introdotto una disciplina ispirata a quella delle perdite su crediti nel reddito d’impresa. Le spese non rimborsate divengono deducibili alla data in cui:

  • Il committente fa ricorso o è assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal DLgs. 14/2019 o da procedure estere equivalenti;

  • La procedura esecutiva individuale contro il committente risulti infruttuosa;

  • Il diritto alla riscossione del corrispondente credito sia prescritto.


2. Disciplina delle Spese Non Rimborsate

Qualora le spese rimangano definitivamente a carico del professionista, esse potranno essere dedotte entro i limiti quantitativi ordinariamente previsti dal TUIR. Per esempio, le spese di vitto e alloggio restano deducibili al 75% del costo, entro il tetto del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Un punto che probabilmente necessiterà di chiarimenti concerne l’individuazione del periodo d’imposta di riferimento per l’applicazione della soglia del 2%: se quello originario di sostenimento o quello in cui avviene la deduzione.


3. Momento di Deducibilità e Procedure di Crisi

La norma prevede che la deducibilità decorra “dalla data” in cui il committente accede o è sottoposto a una delle procedure concorsuali disciplinate dal DLgs. 14/2019, richiamando espressamente i vari istituti (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti ecc.). Questa formulazione richiama l’art. 101 comma 5 del TUIR in tema di perdite su crediti, rendendo verosimile che la data di apertura della procedura rappresenti il momento iniziale della deducibilità, con la facoltà di dedurre le spese anche in esercizi successivi, allorquando sia certa l’irrecuperabilità.


4. Procedure di Importo Limitato

Per i casi in cui l’importo complessivo (considerando sia le spese sia il compenso a esse relativo) non superi i 2.500 euro, la deducibilità delle spese è ammessa se il committente non provvede al rimborso entro un anno dalla data di fatturazione, con decorrenza dal periodo d’imposta in cui termina detto anno.


5. Tracciabilità delle Spese

Qualora si ritenga che i nuovi obblighi di tracciabilità riguardino anche le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi o NCC) sostenute e rimaste a carico del professionista, la deducibilità resta subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, quali bancomat o carte di credito (art. 1 commi 81-83 della L. 207/2024 – Legge di bilancio 2025).


Conclusione

La nuova disciplina incide in modo rilevante sulla gestione delle spese sostenute per conto dei clienti. Se da un lato evita che il professionista debba considerare come ricavo il semplice riaddebito di costi, dall’altro introduce limiti e condizioni precise, soprattutto nel caso in cui il committente non effettui il rimborso. È dunque fondamentale valutare con attenzione l’applicazione delle nuove norme e conservare idonea documentazione per l’eventuale deducibilità delle spese.



FAQ (Domande Frequenti)


  1. Qual è la principale novità introdotta dal 2025? La principale novità è l’esclusione dal reddito imponibile delle spese riaddebitate analiticamente al committente.

  2. Cosa succede se il committente non paga le spese? Se il committente non rimborsa le spese, queste possono diventare deducibili per il professionista, ma solo al verificarsi di specifiche condizioni, come l’assoggettamento a procedure concorsuali.

  3. In quale periodo si applica il limite del 2% per le spese di vitto e alloggio? La norma non chiarisce se il limite del 2% dei compensi vada riferito all’anno di sostenimento o a quello in cui la spesa diventa deducibile. Si attendono chiarimenti ufficiali.

  4. È necessario avviare una procedura esecutiva per spese di importo ridotto? Per importi complessivi fino a 2.500 euro, è possibile dedurre la spesa se, entro un anno dalla fatturazione, il debitore non provvede al pagamento, evitando così procedure costose.

  5. Perché è importante la tracciabilità dei pagamenti? Gli obblighi di tracciabilità, se applicati, impongono di utilizzare mezzi di pagamento rintracciabili (bancomat, carte di credito) affinché la spesa sia deducibile.


Studio Romano e Associati

Federico Romano

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