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Detrazione del 110% introdotta dal "Decreto Rilancio"

Aggiornamento: 20 gen 2022

Nel DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, si prevede l’aumento al 110% della detrazione spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali.

 

La detrazione nella misura del 110% si applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

 

la detrazione è applicabile soltanto dai seguenti soggetti:

  • condomini;

  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.

  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Da quanto sopra deriva pertanto che la detrazione nella nuova misura del 110% non è applicabile, ad esempio, da una società per gli interventi effettuati sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio. Inoltre, con riferimento agli immobili di persone fisiche “privati”, risulta che la detrazione del 110% è fruibile anche per l’unità immobiliare concessa in locazione / a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari mentre non è fruibile se l’immobile locato / a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare.


INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA


le detrazioni, si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: – impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati; – impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: – impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati; – impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al citato art. 14, DL n. 63/2013, nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

 
  • Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati: devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);

  • nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.


E' necessario che siano rispettati i requisiti minimi “tecnici” e che dall’intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.


ALTRI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI


La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi sopra citati, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente. In particolare:


INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO

I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura del 110%, sempre per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

 

Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati (commi 1 e 4 dell’art. 119 in esame).

 

INSTALLAZIONE DELLE C.D. “COLONNINE DI RICARICA”

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.


Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.


 

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN

- CREDITO D’IMPOSTA

- SCONTO IN FATTURA


è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d’imposta, con

eventuale successiva cessione, oppure il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio

  • efficienza energetica

  • adozione di misure antisismiche

  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;

  • installazione di impianti solari fotovoltaici

  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:

  • “sconto in fattura”, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

  • trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


RIASSUNTO:










Studio Romano & Associati




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