Incremento dei limiti per i bilanci abbreviati e micro: novità e conseguenze
- Studio Romano & Associati
- 4 apr
- Tempo di lettura: 4 min
a cura di Federico Romano

Introduzione
Le novità legislative in materia di bilanci per il 2024 introducono un innalzamento significativo dei limiti dimensionali previsti per la redazione dei bilanci in forma abbreviata e micro. Le modifiche riguardano sia l’attivo dello Stato patrimoniale sia i ricavi, mentre resta invariato il limite relativo al numero di dipendenti. Di seguito si illustrano le principali implicazioni pratiche per le società interessate.
A. L’incremento dei limiti dimensionali
Il decreto legislativo di recepimento delle disposizioni europee ha aumentato del 25% i limiti relativi all’attivo e ai ricavi per le imprese che desiderano redigere il bilancio in forma abbreviata o micro. In particolare:
Per il bilancio in forma abbreviata, la soglia massima dell’attivo passa da 4,4 a 5,5 milioni di euro, e il limite dei ricavi sale da 8,8 a 11 milioni di euro.
Per le micro imprese, l’attivo non deve superare 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro) e i ricavi 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro).
Il limite del numero dei dipendenti, invece, rimane invariato (≤ 5 per le micro e ≤ 50 per le imprese in bilancio abbreviato).
L’obiettivo è allineare i parametri agli andamenti inflazionistici, facilitando al contempo un maggior numero di società che possono avvalersi delle semplificazioni nel bilancio. Tuttavia, alcune stime indicano che le imprese ammesse al bilancio abbreviato potrebbero leggermente diminuire, mentre quelle che rientrano nei requisiti per il bilancio micro dovrebbero aumentare.
B. Impatto sulle società e sulle holding
Le nuove soglie risultano particolarmente rilevanti anche per le holding. Infatti, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono usufruire delle semplificazioni del bilancio micro, nemmeno quando rientrano nei limiti dimensionali, e sono soggetti a limiti ridotti anche per il bilancio abbreviato. Resta dunque fondamentale, per tali soggetti, verificare la normativa speciale che regola le loro attività.
C. Decorrenza e verifica del superamento
In assenza di una norma specifica di decorrenza, il criterio più diffuso prevede che i nuovi parametri trovino applicazione per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024. Per le società di nuova costituzione, il superamento dei limiti deve essere valutato fin dal primo esercizio.
Per le imprese già operative, i limiti devono essere verificati per due esercizi consecutivi: se l’impresa non supera (o smette di superare) due dei limiti per due esercizi di seguito, può adottare le semplificazioni dal bilancio relativo al secondo esercizio in cui le condizioni sussistono. Al contrario, se li supera per due esercizi consecutivi, decade dalle semplificazioni.
Un aspetto rilevante è la possibilità di applicare retroattivamente i nuovi limiti, considerando anche gli esercizi precedenti al 2024. Ciò significa che, se un’impresa non supera i nuovi limiti nel 2023 e nel 2024, può adottare già dal 2024 la forma abbreviata o micro (qualora permessa).
D. Decadenza dalle semplificazioni
Il superamento di due limiti per due esercizi consecutivi fa perdere il diritto di redigere il bilancio in forma abbreviata o micro. L’impresa, in tal caso, dovrà tornare al bilancio in forma ordinaria (o abbreviata, se fino a quel momento adottava il micro). Tale decadenza opera a partire dal bilancio relativo al secondo esercizio in cui i limiti risultano superati.
E. Iniziative per le PMI
Contestualmente all’innalzamento delle soglie, sono allo studio ulteriori semplificazioni per le piccole e medie imprese, in particolare attraverso un progetto mirato a snellire i principi contabili nazionali, in corso di analisi presso gli organismi competenti. Non si segnalano invece, al momento, modifiche dirette alla disciplina fiscale dei bilanci per le imprese di minori dimensioni, benché alcune disposizioni di legge deleghino il Governo a intervenire in materia.
F. Considerazioni finali
Le nuove regole mirano a rendere i bilanci più proporzionati alle dimensioni aziendali, riducendo oneri amministrativi e adeguando le soglie ai valori economici reali. Le imprese, in particolare quelle di recente costituzione o in crescita, dovranno monitorare con attenzione i propri dati di bilancio, per valutare se ricorrano i presupposti per avvalersi delle semplificazioni oppure se debbano adottare una forma di bilancio più completa.
FAQ (Domande Frequenti)
Da quando si applicano i nuovi limiti?I nuovi limiti si applicano agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, anche se è possibile considerare gli esercizi precedenti per la verifica del superamento o meno dei parametri.
Cosa succede se supero i limiti per un solo esercizio?Il superamento dei limiti per un solo esercizio non fa decadere dalle semplificazioni. Occorre superarli per due esercizi consecutivi per dover adottare un bilancio di tipo superiore (abbreviato o ordinario).
In caso di nuova costituzione, come si calcola il superamento?Per le società di nuova costituzione, i limiti vanno valutati fin dal primo esercizio. Se non si superano i limiti, l’impresa può adottare subito il bilancio micro o abbreviato.
È sempre possibile adottare la forma micro, se si rientra nei limiti?Non sempre. Per alcuni soggetti, come gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria, non sono previste le semplificazioni del bilancio micro, anche quando rientrano nelle soglie.
In cosa consistono le semplificazioni?Le semplificazioni riguardano principalmente la struttura del bilancio, la nota integrativa e le informazioni da fornire. L’obiettivo è di rendere meno onerosa la redazione del bilancio per le imprese di dimensioni minori.
Studio Romano e Associati
Federico Romano
Comments