La deducibilità del vestiario nel reddito di lavoro autonomo, d’impresa e di lavoro dipendente
- Studio Romano & Associati
- 5 giu
- Tempo di lettura: 3 min
a cura di Federico Romano

Introduzione
La corretta qualificazione fiscale delle spese per il vestiario è tema ricorrente per professionisti, imprese e datori di lavoro. La disciplina ruota attorno al principio di inerenza, declinato diversamente nei tre principali redditi disciplinati dal TUIR. Di seguito si offre un quadro ordinato della normativa e della prassi giurisprudenziale più significativa, ponendo in evidenza i criteri di deducibilità e i casi applicativi.
1. Reddito di lavoro autonomo
1.1 Principio di inerenza
L’art. 54, comma 1, TUIR ammette in deduzione solo i costi “inerenti” all’attività esercitata, ossia correlati in modo diretto e immediato alla prestazione professionale.
1.2 Casistiche giurisprudenziali
2. Reddito d’impresa
Divise e tuteLe divise aziendali, le tute e i dispositivi di protezione individuale sono integralmente deducibili in quanto veri strumenti di lavoro (Cass. 8121/2016; C.G.T. I Napoli 14433/18/24).
Promotori finanziariAbiti eleganti e accessori non sono deducibili: l’attività non richiede uno specifico vestiario e la scelta è discrezionale (C.G.T. I Novara 51/1/24).
Il principio di inerenza viene valutato, in ambito d’impresa, secondo un criterio qualitativo di coerenza tra costo e oggetto sociale.
3. Redditito di lavoro dipendente
Divise e tuteSe costituiscono strumenti di lavoro forniti dal datore, il loro valore non concorre al reddito del dipendente (Cass. 5859/1995).
Vestiario attribuito a sportiviI beni forniti ai calciatori in esecuzione di un contratto con obbligo di restituzione non generano fringe benefit; diversamente, il valore è imponibile ex art. 51 TUIR (circ. AE 37/2013).
Conclusioni
La deducibilità del vestiario dipende dalla funzione che l’indumento svolge rispetto all’attività esercitata. Quando è strumento indispensabile o parte integrante dell’immagine professionale, la spesa è deducibile (totale o al 50 %). Se prevale l’uso personale, il costo è indeducibile e, in ambito dipendente, può trasformarsi in fringe benefit. Una valutazione preventiva, supportata da idonea documentazione, resta la migliore tutela per contribuente e impresa.
Tabella riassuntiva
FAQ
1. Qual è il criterio principale per dedurre il vestiario dei professionisti? Il criterio è l’inerenza: l’indumento deve essere funzionale e necessario allo svolgimento della prestazione professionale.
2. La toga dell’avvocato è sempre deducibile? Sì, è considerata strumento indispensabile e quindi integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo.
3. Come si trattano i capi a uso promiscuo? Se un indumento è utilizzato sia per esigenze professionali sia personali, la spesa è normalmente deducibile al 50 %.
4. Le divise aziendali fornite ai dipendenti generano tassazione in capo al lavoratore? No, quando costituiscono strumento di lavoro non determinano reddito imponibile per il dipendente.
5. Quali documenti bisogna conservare per dimostrare l’inerenza del vestiario? È necessario conservare fatture e, se possibile, documentazione contrattuale o regolamentare che dimostri l’obbligo o la necessità di indossare quel vestiario.
Studio Romano e Associati
Federico Romano






