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La deducibilità del vestiario nel reddito di lavoro autonomo, d’impresa e di lavoro dipendente

a cura di Federico Romano

La deducibilità del vestiario nel reddito di lavoro autonomo, d’impresa e di lavoro dipendente

Introduzione

La corretta qualificazione fiscale delle spese per il vestiario è tema ricorrente per professionisti, imprese e datori di lavoro. La disciplina ruota attorno al principio di inerenza, declinato diversamente nei tre principali redditi disciplinati dal TUIR. Di seguito si offre un quadro ordinato della normativa e della prassi giurisprudenziale più significativa, ponendo in evidenza i criteri di deducibilità e i casi applicativi.


1. Reddito di lavoro autonomo


1.1 Principio di inerenza

L’art. 54, comma 1, TUIR ammette in deduzione solo i costi “inerenti” all’attività esercitata, ossia correlati in modo diretto e immediato alla prestazione professionale.


1.2 Casistiche giurisprudenziali

Professione

Tipologia di vestiario

Trattamento fiscale

Motivazione essenziale

Avvocato

Toga

100 % deducibile

Strumento indispensabile alla funzione forense (C.G.T. I Catania 4567/10/24)

Avvocato

Abito e borsa

Indeducibile

Spesa personale non strettamente necessaria

Attrice / show-girl / conduttrice TV

Abiti di scena e accessori

50 % deducibile

Uso promiscuo, ma obbligo contrattuale di immagine

Attrice (altro caso)

Abiti vari

Indeducibile

Mancanza di nesso immediato con la prestazione

Cantante lirica

Abiti da palcoscenico

50 % deducibile

Funzionali all’immagine professionale

Dottore Commercialista

Abiti eleganti

Giurisprudenza contrastante (deducibili o indeducibili)

Rileva il decoro richiesto dalla professione

Giornalista/influencer moda

Abiti e accessori

50 % deducibile

L’immagine è parte integrante dell’attività

Giornalista enogastronomico

Abiti vari

Indeducibile

Spesa comune a qualunque contribuente

2. Reddito d’impresa

  • Divise e tuteLe divise aziendali, le tute e i dispositivi di protezione individuale sono integralmente deducibili in quanto veri strumenti di lavoro (Cass. 8121/2016; C.G.T. I Napoli 14433/18/24).

  • Promotori finanziariAbiti eleganti e accessori non sono deducibili: l’attività non richiede uno specifico vestiario e la scelta è discrezionale (C.G.T. I Novara 51/1/24).

Il principio di inerenza viene valutato, in ambito d’impresa, secondo un criterio qualitativo di coerenza tra costo e oggetto sociale.


3. Redditito di lavoro dipendente

  • Divise e tuteSe costituiscono strumenti di lavoro forniti dal datore, il loro valore non concorre al reddito del dipendente (Cass. 5859/1995).

  • Vestiario attribuito a sportiviI beni forniti ai calciatori in esecuzione di un contratto con obbligo di restituzione non generano fringe benefit; diversamente, il valore è imponibile ex art. 51 TUIR (circ. AE 37/2013).


Conclusioni

La deducibilità del vestiario dipende dalla funzione che l’indumento svolge rispetto all’attività esercitata. Quando è strumento indispensabile o parte integrante dell’immagine professionale, la spesa è deducibile (totale o al 50 %). Se prevale l’uso personale, il costo è indeducibile e, in ambito dipendente, può trasformarsi in fringe benefit. Una valutazione preventiva, supportata da idonea documentazione, resta la migliore tutela per contribuente e impresa.


Tabella riassuntiva

Categoria reddituale

Tipologia indumenti deducibili

Limite di deducibilità

Riferimento normativo/giurisprudenziale

Lavoro autonomo

Vestiario strettamente necessario (toga, camice)

100 %

Art. 54 TUIR

Lavoro autonomo

Vestiario a uso promiscuo (frac, abiti di scena)

50 %

Orientamenti di merito

Lavoro autonomo

Vestiario personale

0 %

Art. 54 TUIR

Impresa

Divise, tute, DPI

100 %

Cass. 8121/2016

Impresa

Abiti non necessari (promotori, ecc.)

0 %

Giurisprudenza di merito

Lavoro dipendente

Divise strumento di lavoro

Non imponibile

Art. 51 TUIR

Lavoro dipendente

Vestiario trattenuto dal dipendente

Fringe benefit

Art. 51 TUIR

FAQ

1. Qual è il criterio principale per dedurre il vestiario dei professionisti? Il criterio è l’inerenza: l’indumento deve essere funzionale e necessario allo svolgimento della prestazione professionale.

2. La toga dell’avvocato è sempre deducibile? Sì, è considerata strumento indispensabile e quindi integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo.

3. Come si trattano i capi a uso promiscuo? Se un indumento è utilizzato sia per esigenze professionali sia personali, la spesa è normalmente deducibile al 50 %.

4. Le divise aziendali fornite ai dipendenti generano tassazione in capo al lavoratore? No, quando costituiscono strumento di lavoro non determinano reddito imponibile per il dipendente.

5. Quali documenti bisogna conservare per dimostrare l’inerenza del vestiario? È necessario conservare fatture e, se possibile, documentazione contrattuale o regolamentare che dimostri l’obbligo o la necessità di indossare quel vestiario.





Studio Romano e Associati

Federico Romano

 
 
 

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