A decorrere dal 1° gennaio 2022. L’Agenzia delle dogane, con determinazione Prot. 493869/ RU del 23 dicembre 2021, ha adottato alcune semplificazioni previste dalla normativa comunitaria e recepite dal D.Lgs 5 novembre 2021, n. 192.
Vediamo schematicamente qual è la situazione complessiva.
Acquisti di beni da paesi UE – intra 2-bis
· È abrogata la presentazione dei modello Intra trimestrale
· L’invio mensile del modello INTRA 2-bis è previsto, ai soli fini statistici, qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, sia stata uguale o superiore a 350.000 euro (originariamente fissata a 200.000 euro).
Non vengono più rilevate le informazioni relative a:
1. Stato del fornitore
2. Codice IVA del fornitore
3. Ammontare delle operazioni in valuta
· Dati relativi alla natura della transazione: sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “Natura della transazione” di cui all’Allegato XI. In particolare occorre distinguere, tra soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o (in caso di inizio attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso) un valore degli arrivi superiore o inferiore a euro 20.000.000:
Inferiore: a scelta disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla citata Tabella.
Superiore: disaggregazione obbligatoria a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla citata Tabella.
Acquisti di servizi da paesi UE – Intra 2-quater
· È abrogata la presentazione del modello Intra trimestrale.
· Resta la presentazione mensile, ai fini statistici, qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
Non vengono più rilevate le informazioni relative a:
- Codice IVA del fornitore
- Ammontare delle operazioni in valuta
- Modalità di erogazione
- Modalità di incasso
- Paese di pagamento
Cessione di beni a paesi UE – Intra 1-bis
Nessuna modifica.
· Invio mensile ai fini fiscali: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 50.000 euro
· Invio trimestrale ai fini fiscali: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore 50.000 euro
Compilazione dati statistici opzionali se le operazioni non superano i 100 mila euro nel trimestre.
Dati relativi alla natura della transazione: sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “Natura della transazione” di cui all’Allegato X. In particolare, occorre distinguere, tra soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o (inizio attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso) un valore delle spedizioni superiore o inferiore a euro 20.000.000:
Inferiore: a scelta disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla citata Tabella.
Superiore: disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla citata Tabella.
Ai fini statistici è rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci
Cessioni di servizi a paesi UE – Intra 1-quater
Nessuna modifica.
· Invio mensile ai fini fiscali e statistici: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 50.000 euro
· Invio trimestrale ai fini fiscali e statistici: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore 50.000 euro
Acquisti e vendite di beni comunitari di importo inferiore a € 1.000
È possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni/vendite di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000
Call-off stock - Intra 1-sexies
Il “Call off stock” o “Consignment stock” è un accordo mediante il quale un fornitore comunitario invia i propri beni ad un cliente Ue, che ne detiene l’esclusiva nell’acquisto, presso un deposito di proprietà di quest’ultimo, o di un soggetto terzo, senza che ne venga però trasferita la proprietà. Il fornitore, infatti, rimane proprietario dei beni fintantoché il cliente non li preleva dal deposito presso cui questi sono stati spediti o trasportati e, in ogni caso, non oltre un anno dalla spedizione o consegna degli stessi.
Le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock” sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
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