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Nuove regole per l’imputazione dei compensi dei professionisti in presenza di ritenuta

Immagine del redattore: Studio Romano & AssociatiStudio Romano & Associati

Nuove regole per l’imputazione dei compensi dei professionisti in presenza di ritenuta

Le recenti modifiche normative introdotte dal DLgs. 192/2024 hanno apportato un importante cambiamento al criterio di imputazione temporale dei compensi dei professionisti, in particolare quando il committente riveste la qualifica di sostituto d’imposta. Viene confermato il principio di cassa ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 comma 1 del TUIR), con alcune significative precisazioni e una disciplina transitoria.


Principio di cassa e compensi con ritenuta

L’art. 54 comma 1 del TUIR, come modificato, conferma il principio di cassa, salvo le eccezioni (ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR deducibili per competenza). La novità principale riguarda i compensi erogati da soggetti che agiscono come sostituti d’imposta (società, imprese individuali, altri professionisti), per i quali si prevede che le somme percepite in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state effettivamente corrisposte dal sostituto debbano essere imputate all’anno in cui è sorto l’obbligo di operare la relativa ritenuta.


Obiettivo della modifica

Lo scopo è evitare lo sfasamento tra il momento in cui avviene il pagamento (per il sostituto d’imposta) e il momento in cui il professionista dichiara il compenso e la ritenuta subita. In precedenza, se il pagamento della prestazione professionale avveniva a ridosso di fine anno, poteva capitare che il periodo di imputazione del sostituto (anno di effettivo pagamento) non coincidesse con quello del professionista (anno dell’accredito).


Caso di pagamento a cavallo d’anno

Un tipico esempio di pagamento “a cavallo” d’anno è quello in cui il sostituto d’imposta impartisce un ordine di bonifico a fine dicembre e il professionista riceve effettivamente l’accredito nel mese di gennaio dell’anno successivo. La nuova disciplina chiarisce che, ai fini del professionista, l’imputazione del compenso deve avvenire nell’anno in cui il sostituto ha l’obbligo di effettuare la ritenuta, anziché nell’anno di effettivo accredito sul conto corrente.


Disciplina transitoria

Il DLgs. 192/2024 stabilisce che la modifica si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 per i soggetti “solari” (ossia l’anno 2024). In via transitoria, la nuova regola può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti, qualora le dichiarazioni presentate risultino conformi alla medesima. Restano però salvi gli accertamenti e le liquidazioni d’imposta già divenuti definitivi.


Cliente privato e regole immutate

Se il cliente non è un sostituto d’imposta (ad esempio, un privato), non cambia nulla: il compenso continua a essere imputato all’anno in cui il professionista lo incassa effettivamente, in base al tradizionale principio di cassa senza ulteriori novità.


Conclusioni

La nuova normativa assicura una maggiore coerenza tra il periodo di effettivo pagamento e il momento in cui il professionista è tenuto a dichiarare il compenso e a scomputare la ritenuta subita. In questo modo, si risolve il potenziale disallineamento a carico del professionista, favorendo la chiarezza nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.



FAQ (Domande e Risposte)

  1. La nuova disciplina si applica solo ai professionisti? Sì, riguarda i compensi di lavoro autonomo percepiti da soggetti che devono sottostare al principio di cassa.

  2. Cosa succede se ricevo il bonifico a gennaio ma il pagamento è partito a dicembre? Il compenso si considera percepito nell’anno in cui il committente aveva l’obbligo di operare la ritenuta, quindi nell’anno del pagamento.

  3. La regola vale anche per i compensi da privati? No, se il cliente non è sostituto d’imposta continua a valere il normale criterio di cassa.

  4. Devo rettificare le vecchie dichiarazioni? Puoi applicare la nuova regola anche retroattivamente se le dichiarazioni precedenti risultano già conformi; in caso contrario, gli accertamenti definitivi non sono modificabili.

  5. Da quando decorre questa nuova disciplina? Si applica ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.


ESEMPIO PRATICO

Supponiamo che il 28 dicembre 2024 una società (in qualità di sostituto d’imposta) disponga un bonifico di 1.000 euro a saldo della prestazione di un professionista. La somma esce effettivamente dalla disponibilità della società in quella data. Tuttavia, l’accredito sul conto corrente del professionista avviene il 2 gennaio 2025.

  • Prima delle nuove regole:

    • Il sostituto d’imposta avrebbe dichiarato la ritenuta nel 2024 (anno in cui è partito il bonifico).

    • Il professionista, invece, avrebbe dichiarato il compenso nel 2025 (anno in cui l’accredito è entrato effettivamente sul conto).

    • Ne derivava uno sfasamento: per il sostituto la competenza era il 2024, mentre per il professionista risultava il 2025.


  • Con le nuove regole introdotte dal DLgs. 192/2024:

    • Il sostituto continua a rilevare il compenso e la ritenuta nel 2024 (momento in cui la somma è uscita dalla sua disponibilità).

    • Il professionista, analogamente, deve imputare il compenso allo stesso anno (il 2024), vale a dire quello in cui sorge l’obbligo per il sostituto di operare la ritenuta.

    • Conseguentemente, il compenso imponibile e la ritenuta subita figurano entrambe nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024.

In sostanza, la “data di uscita” dal conto del sostituto costituisce il criterio unificante: il professionista dichiara il compenso nell’anno in cui la società era tenuta a operare la ritenuta (in questo caso, il 2024), evitando sfasamenti temporali tra il versamento della ritenuta e la dichiarazione del compenso.


Studio Romano e Associati

Federico Romano

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