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Per la fattura elettronica conta la data di trasmissione, non di effettuazione

L’Agenzia delle Entrate fornisce dettagli sul codice TD28 e l’emissione delle fatture elettroniche


Fatturazione Elettronica

L'ultima videoconferenza tenuta dall’Agenzia delle Entrate ha portato alla luce importanti chiarimenti sul tema dell’emissione delle fatture in formato elettronico, un obbligo che, a partire dal 1° gennaio 2024, si estenderà anche ai soggetti operanti in regime di franchigia. La questione principale affrontata riguardava la determinazione del formato corretto per le operazioni concluse entro il 31 dicembre 2023, ma documentate tramite fattura nei primi giorni del nuovo anno.


Chi è tenuto all’emissione della fattura elettronica?

Dal 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica si allarga includendo i soggetti che:

  • Sono aderenti al regime di vantaggio secondo l’articolo 27 del DL 98/2011.

  • Operano sotto il regime forfetario, come delineato nell’articolo 1 della Legge 190/2014.

  • Hanno optato per le condizioni degli articoli 1 e 2 della Legge 398/91, con ricavi o compensi non superiori ai 25.000 euro nel 2021.

Questa estensione segue l'obbligatorietà già in vigore dal 1° luglio 2022 per altri soggetti in regime di franchigia e per coloro che, avendo superato i 100.000 euro di ricavi o compensi nel 2023, sono usciti dal regime forfetario.


Le regole sulla datazione delle fatture

Un punto chiave è la gestione delle fatture relative a operazioni dell'ultimo dell'anno precedente. La normativa prevede che la fattura immediata debba essere emessa entro dodici giorni dall'operazione. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare del 17 giugno 2019 n. 14, sottolinea che per le fatture elettroniche la data di "trasmissione" attestata dal Sistema di Interscambio (SdI) assume un'importanza cruciale, potendo essere considerata come data di effettuazione dell’operazione.


La trasmissione tramite SdI dal 2024

Dal 1° gennaio 2024, sarà ammessa esclusivamente la trasmissione delle fatture in formato XML attraverso il SdI per le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia precedentemente esonerati. Quindi, una fattura relativa a un’operazione del 29 dicembre 2023, ma trasmessa o disponibile in formato cartaceo o elettronico fuori dal SdI dopo tale data, sarà considerata come non emessa.


Novità sul codice TD28

Un'ulteriore novità riguarda il codice TD28, utilizzato per gli acquisti da San Marino documentati in carta con IVA addebitata. Da ora, il codice può essere usato anche per le operazioni con soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano emesso fattura in maniera non corretta. Questo adempimento si limita alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, mantenendo inalterate le sanzioni previste per violazioni.



Domande Frequenti (FAQ)

  1. Chi è tenuto all’emissione della fattura elettronica dal 2024?

  • Sono tenuti all'emissione della fattura elettronica i soggetti in regime di vantaggio, quelli adottanti il regime forfetario e coloro che hanno esercitato l'opzione secondo la Legge 398/91, con specifici limiti di ricavi o compensi.

  1. Qual è la regola sulla datazione delle fatture elettroniche?

  • La data di "trasmissione" al Sistema di Interscambio (SdI) assume valenza ufficiale come data di effettuazione dell'operazione per le fatture elettroniche.

  1. Cosa cambia dal 1° gennaio 2024 per la trasmissione delle fatture?

  • Dal 2024, per le operazioni effettuate nel 2023, è consentita solo la trasmissione delle fatture in formato XML attraverso il SdI.

  1. A cosa serve il codice TD28?

  • Il codice TD28 è utilizzato per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia, in specifici casi di emissione errata della fattura.


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