Le Nuove Norme Fiscali sugli Immobili Donati e i Lavori con Superbonus: Cosa Cambia?
Introduzione Nel complesso panorama della fiscalità immobiliare italiana, emerge una tematica particolarmente rilevante: l'impatto delle recenti modifiche legislative sulle plusvalenze generate dalla cessione di immobili donati, sui quali sono stati effettuati interventi di superbonus. Questo articolo mira a chiarire i dubbi e fornire una guida dettagliata su come queste norme influenzano la cessione di immobili ricevuti tramite donazione.
La Nuova Normativa sulle Plusvalenze e il Superbonus
Il Caso degli Immobili Donati e i Lavori di Superbonus La legge italiana, in particolare la lett. b-bis) dell'art. 67 comma 1 del TUIR, introduce dal 1° gennaio 2024, l'imponibilità come redditi diversi delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono stati ultimati da meno di dieci anni interventi agevolati con il superbonus. Questa disposizione solleva interrogativi specifici riguardo agli immobili ottenuti per donazione.
Focalizzazione sulle Plusvalenze e la Donazione Le norme fiscali specificano che, in caso di cessione di immobili ricevuti per donazione, si considera come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Tuttavia, sorge l'interrogativo se debbano essere considerati gli interventi di superbonus effettuati dal donante prima della donazione.
Interpretazione della Normativa e Implicazioni Pratiche La mancanza di una specifica indicazione nella normativa suggerisce che, per gli immobili donati, rilevano ai fini dell'imponibilità solo gli interventi di superbonus eseguiti dal donatario (e dagli altri aventi diritto) entro dieci anni dalla data di cessione. Pertanto, interventi di superbonus realizzati dal donante prima della donazione non inciderebbero sul calcolo della plusvalenza imponibile.
Casi Pratici e Esempi
Immobili Donati senza Interventi di Superbonus Post-Donazione In questa situazione, se il donante ha effettuato lavori di superbonus prima della donazione, questi non influenzano la plusvalenza imponibile al momento della cessione da parte del donatario.
Immobili Donati con Interventi di Superbonus Post-Donazione Se il donatario (o altri aventi diritto) esegue lavori di superbonus dopo la donazione, questi sono rilevanti ai fini dell'imponibilità. La plusvalenza viene calcolata considerando il costo sostenuto dal donante.
Conclusioni e Aspetti da Considerare Sebbene l'interpretazione attuale della normativa possa sembrare carente di coerenza sistematica, essa rispecchia la lettera della legge. È importante, tuttavia, attendere ulteriori chiarimenti ufficiali per una piena comprensione e applicazione delle norme.
FAQ
Gli interventi di superbonus eseguiti dal donante prima della donazione influenzano la plusvalenza imponibile? No, secondo l'interpretazione attuale della normativa, solo gli interventi eseguiti dal donatario dopo la donazione sono rilevanti ai fini dell'imponibilità.
Cosa si intende per plusvalenza imponibile in questo contesto? La plusvalenza imponibile si riferisce al guadagno generato dalla cessione di un immobile, sul quale sono stati effettuati lavori di superbonus, e che deve essere tassato come reddito diverso.
Qual è il periodo di riferimento per i lavori di superbonus che influenzano la plusvalenza? I lavori di superbonus devono essere stati completati entro dieci anni dalla data di cessione dell'immobile per essere considerati ai fini dell'imponibilità.
In caso di cessione di un immobile donato, quale prezzo si considera ai fini del calcolo della plusvalenza? Si considera il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sostenuto dal donante.
Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia
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