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Polizze Vita – Successioni, Imposta di Bollo e Nuova Disciplina 2025

a cura di Federico Romano

Polizze Vita – Successioni, Imposta di Bollo e Nuova Disciplina 2025

Introduzione

Le polizze vita sono strumenti di pianificazione patrimoniale che richiedono un’attenta valutazione fiscale. Di seguito analizziamo l’esclusione dall’imposta di successione, la disciplina dell’imposta di bollo e le novità introdotte dalla Legge 207/2024, operative dal 1° gennaio 2025.


1. Esclusione dall’Imposta sulle Successioni e Donazioni

L’art. 12 D.Lgs. 346/1990 stabilisce che le somme corrisposte ai beneficiari di polizze vita per il decesso dell’assicurato non concorrono a formare l’attivo ereditario: il diritto nasce dal contratto assicurativo, non dalla successione. L’Agenzia delle Entrate (circ. 70/2007, § 4) conferma l’esclusione, equiparando tali prestazioni alle indennità di fine rapporto.


2. Imposta di Bollo sulle Comunicazioni delle Polizze Vita


2.1 Disciplina Previgente (fino al 31 dicembre 2024)

Per le polizze unit-linked, index-linked e le operazioni di capitalizzazione (rami III e V), l’imposta di bollo dello 0,20 % veniva applicata alla data di riscatto o rimborso.


2.2 Nuova Disciplina (dal 1° gennaio 2025)

L’art. 1 comma 87 L. 207/2024 impone il versamento annuale dell’imposta di bollo (0,20 %) da parte delle imprese di assicurazione, con le ordinarie modalità dell’art. 4 D.M. 24 maggio 2012.


2.3 Decorrenza e Piano di Rateazione degli Arretrati

Per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il comma 88 prevede il pagamento dell’imposta maturata fino al 2024 in quattro rate:

  • 50 % entro 30 giugno 2025

  • 20 % entro 30 giugno 2026

  • 20 % entro 30 giugno 2027

  • 10 % entro 30 giugno 2028

I contratti che si estinguono entro il 30 giugno 2028 seguono il doppio binario: rateizzazione per l’imposta maturata fino al 2024 e versamento annuale per quella dal 2025.


2.4 Scomputo dell’Imposta Versata

Le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo, pagate annualmente o in rate, vengono detratte dalla prestazione liquidata alla scadenza o al riscatto.


2.5 Modalità di Versamento

  • Virtuale (previa autorizzazione ex art. 15 D.P.R. 642/1972)

  • Modello F24 (con possibilità di compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997)L’acconto, pari al 100 % dell’imposta provvisoria, è dovuto entro il 16 aprile di ogni anno.


2.6 Rapporti con l’Imposta Speciale sui Capitali “Scudati”

Dal 2025 l’imposta di bollo speciale annuale è calcolata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni delle polizze vita. Per gli anni fino al 2024 è ammesso lo scomputo dell’imposta speciale dalle somme accantonate per la bollo ordinaria.


Conclusioni

La riforma uniforma il trattamento delle polizze vita agli altri strumenti finanziari, imponendo un versamento annuale dell’imposta di bollo e un piano di rateazione per l’arretrato. Rimane invariata l’esclusione dall’imposta di successione, confermando la centralità delle polizze vita nella pianificazione patrimoniale.


Tabella riassuntiva

Aspetto

Normativa/Riferimento

Decorrenza

Principali punti

Esclusione imposta successione

Art. 12 D.Lgs. 346/1990

Sempre

Somme escluse dall’attivo ereditario

Imposta di bollo – regime previgente

Art. 13 co. 2-ter D.P.R. 642/1972

Fino al 31 dic. 2024

Pagamento al riscatto/rimborso

Imposta di bollo – nuovo regime

Art. 1 co. 87 L. 207/2024

Dal 1° gen. 2025

Versamento annuale 0,20 %

Rateazione arretrati

Art. 1 co. 88 L. 207/2024

2025-2028

50-20-20-10 % entro 30 giugno

Scomputo/compensazione

Circ. A.E. 7/2025

Continuativo

Detrazione da prestazione; compensazione orizzontale

FAQ

1. Le somme della polizza vita rientrano nell’imposta di successione? No, sono escluse in virtù dell’art. 12 D.Lgs. 346/1990 perché spettano al beneficiario per diritto proprio.

2. Qual è l’aliquota dell’imposta di bollo sulle polizze vita dal 2025? L’aliquota resta lo 0,20 % annuo, ma il versamento diventa annuale invece che al riscatto.

3. Come si calcola l’acconto dell’imposta di bollo? Va versato entro il 16 aprile di ciascun anno ed è pari al 100 % dell’imposta provvisoriamente liquidata.

4. È possibile compensare l’imposta di bollo con altri tributi? Sì, tramite modello F24 è ammessa la compensazione orizzontale con crediti relativi ad altri tributi.

5. Cosa accade ai contratti che scadono prima del 30 giugno 2028? Gli arretrati fino al 2024 seguono il piano di rateazione; l’imposta dal 2025 è versata annualmente fino alla scadenza.


Studio Romano e Associati

Federico Romano

 
 
 

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