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Rettifica IVA e Transizione dal Regime Forfetario al Regime Ordinario: Cosa Bisogna Sapere


Rettifica IVA: Guida Pratica

Introduzione

Nel contesto della contabilità e fiscalità aziendale, è fondamentale comprendere le implicazioni della transizione dal regime forfetario al regime ordinario, soprattutto per quanto riguarda la rettifica dell'IVA. Questo passaggio, non infrequente per le imprese che superano determinati limiti di fatturato, può comportare significative ripercussioni sul calcolo dell'IVA. Analizziamo in dettaglio come gestire efficacemente questa transizione, fornendo un quadro chiaro e preciso delle procedure da seguire.


1. La Normativa di Riferimento

La normativa italiana, in particolare l'articolo 19-bis2 comma 3 del DPR 633/72, regola la rettifica dell'IVA in caso di cambiamenti nel regime fiscale. Questa situazione si verifica tipicamente quando un'azienda supera i limiti di fatturato del regime forfetario, rendendo necessario un aggiustamento delle detrazioni IVA precedentemente effettuate.


2. Casi di Uscita dal Regime Forfetario

L'uscita dal regime forfetario può avvenire in due casi principali:

  • Superamento del limite di 85.000 euro: il passaggio al regime ordinario avviene dall'anno successivo.

  • Superamento del limite di 100.000 euro: il passaggio è immediato, coincidendo con il momento del superamento del limite.


3. Procedura per la Rettifica dell'IVA

La rettifica dell'IVA si effettua nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione del regime ordinario. Per i beni ammortizzabili, è necessario considerare i mesi residui dell'anno in cui avviene il passaggio, mentre per i beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, la rettifica riguarda l'intero importo dell'IVA.


Esempi Pratici

  • Beni Inventario: Se un'azienda possiede beni invenduti al momento del passaggio, l'IVA su questi beni verrà rettificata integralmente.

  • Beni Ammortizzabili: Per i beni ammortizzabili, la rettifica IVA si basa sui quinti residui dell'ammortamento. Ad esempio, per un bene acquistato tre anni fa, si rettificano i due quinti rimanenti.

  • Servizi: Per i servizi non ancora utilizzati, come nel caso di un contratto di leasing, la rettifica IVA viene calcolata proporzionalmente ai mesi residui di utilizzo.




Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia

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