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Riammissione alla Rottamazione dei Ruoli: Procedura, Scadenze ed Effetti

a cura di Federico Romano

Riammissione alla Rottamazione dei Ruoli: Procedura, Scadenze ed Effetti

Introduzione

La riammissione alla rottamazione dei ruoli prevista dal DL 202/2024, convertito con L. 15/2025, rappresenta un’opportunità per i contribuenti che erano decaduti dai benefici della rottamazione ex L. 197/2022. Di seguito si illustrano i principali aspetti normativi, le scadenze, gli effetti che derivano dalla presentazione della domanda e le ricadute sulle procedure esecutive.


1. Contesto Normativo e Finalità

L’art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 consente la riammissione alla rottamazione dei ruoli per i contribuenti che avevano presentato l’istanza entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, risultavano decaduti a causa di irregolarità nei pagamenti rateali.È importante chiarire che questa misura non costituisce una nuova rottamazione: si applica soltanto ai carichi già inclusi nella precedente domanda ex L. 197/2022.


2. Procedura di Domanda e Scadenze

La domanda di riammissione deve essere presentata entro la fine di aprile 2025. Successivamente, entro fine giugno, l’Agente della riscossione comunicherà l’importo complessivo dovuto, tenendo conto delle eventuali somme versate dopo la decadenza dalla precedente rottamazione.Le scadenze di pagamento sono così articolate:

  • 31 luglio 2025: pagamento della prima rata (o dell’intero importo);

  • 30 novembre 2025: seconda rata;

  • 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027: rate successive, suddivise su due anni.


3. Effetti della Domanda di Riammissione

La semplice presentazione della domanda di riammissione produce immediatamente i seguenti effetti:

  1. Blocca nuove azioni esecutive e sospende quelle già avviate, salvo siano in uno stato irreversibile (ad esempio, se le somme sono state già definitivamente assegnate).

  2. Inibisce l’adozione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, pur lasciando in essere quelli già disposti alla data di presentazione della domanda.

  3. Sospende i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi definibili.

È inoltre previsto che la domanda di riammissione, da un punto di vista giuridico, non interrompa la prescrizione (non costituendo un riconoscimento del debito), ma ne sospenda il decorso dal momento della presentazione fino alla eventuale decadenza per mancato pagamento delle rate.


4. Aspetti su Compensazioni, Rimborsi e DURC

Una volta presentata la domanda di riammissione:

  • Non si applica il divieto di compensazione ex art. 31 del DL 78/2010 per i ruoli scaduti (come chiarito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54). Lo stesso principio vale per il divieto di compensazione di cui all’art. 37 comma 49-quinquies del DL 223/2006.

  • Il meccanismo di cui all’art. 28-ter del DPR 602/73 (compensazione con ruoli in caso di rimborsi) non si attiva, con la conseguenza che il contribuente può ottenere rimborsi senza subire la trattenuta.

  • Non opera l’art. 48-bis del DPR 602/73 (c.d. blocco dei pagamenti) nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo la riscossione di crediti maturati verso lo Stato.

  • È possibile ottenere il DURC regolare, grazie al richiamo dell’art. 54 del DL 50/2017.


5. Sospensione delle Rate e Procedure Esecutive

La presentazione della domanda di riammissione sospende i termini di pagamento delle rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 fino al termine di versamento delle somme (o della prima rata) dovute per la rottamazione, ossia fino al 31 luglio 2025.Una volta effettuato il pagamento entro tale data:

  • Si estinguono le procedure esecutive in corso, purché non siano già divenute irreversibili (ad esempio, non deve essersi tenuto un primo incanto con esito positivo).


6. Pignoramento presso Terzi: Riflessi Pratici

Nel pignoramento presso terzi, avviato con la procedura speciale prevista dall’art. 72-bis del DPR 602/73, la presentazione della domanda di riammissione sospende l’azione esecutiva. È opportuno che il contribuente comunichi tempestivamente all’istituto di credito l’avvenuta presentazione della domanda, così da evitare l’assegnazione immediata delle somme.Dopo il pagamento della prima rata entro il termine stabilito, il soggetto pignorato può tornare in piena disponibilità delle somme, che vanno svincolate e restituite all’avente diritto.


7. Conclusioni

La riammissione alla rottamazione dei ruoli offre una seconda opportunità a coloro che erano decaduti dai benefici previsti dalla L. 197/2022. La procedura, se seguita correttamente, consente di bloccare nuove azioni esecutive, evitare l’adozione di ulteriori misure cautelari e ottenere importanti vantaggi in termini di compensazioni e rimborsi. È tuttavia fondamentale rispettare con puntualità le nuove scadenze di pagamento e gestire con attenzione gli adempimenti, al fine di evitare il rischio di decadere nuovamente dal beneficio.




5 FAQ

  1. Posso includere nella riammissione nuovi carichi non presenti nella rottamazione originaria? No. La riammissione riguarda esclusivamente i carichi che erano già stati inseriti nella precedente domanda di rottamazione.

  2. Cosa succede se non pago la prima rata entro il 31 luglio 2025? In caso di inadempienza, si decade dalla riammissione e riprendono le ordinarie procedure di recupero.

  3. È necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva per ottenere il DURC regolare? No. La normativa prevede che, con la domanda di riammissione, sia garantita la possibilità di ottenere o conservare il DURC valido, ai sensi dell’art. 54 del DL 50/2017.

  4. Il meccanismo di compensazione dei rimborsi si applica comunque durante il periodo di rateazione? No. Durante la procedura di riammissione, l’art. 28-ter del DPR 602/73 non si applica, consentendo di ricevere i rimborsi senza compensazioni forzate.

  5. Se ho già in corso una rateazione ordinaria (ex art. 19 del DPR 602/73), devo continuare a pagare le rate? No. Le rate della dilazione ordinaria vengono sospese sino al termine per il versamento della somma o della prima rata della rottamazione (31 luglio 2025).


Studio Romano e Associati

Federico Romano

 
 
 

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