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Riduzione del capitale sociale oltre un terzo e al di sotto del minimo legale

a cura di Federico Romano

Riduzione del capitale sociale oltre un terzo e al di sotto del minimo legale

Introduzione

La riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall’art. 2463 c.c., conseguente a perdite eccedenti un terzo, impone agli organi sociali un rapido intervento per preservare la continuità aziendale ed evitare lo scioglimento automatico della società. Il presente articolo sintetizza il quadro normativo, gli obblighi degli amministratori, le decisioni assembleari possibili e gli effetti per i soci.


1. Quadro normativo essenziale

  • Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.: disciplinano rispettivamente le perdite superiori a un terzo senza intaccare il minimo legale e quelle che riducono il capitale al di sotto del minimo.

  • Art. 2484, n. 4 c.c.: prevede lo scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale, salvo ricapitalizzazione o trasformazione.

  • Art. 2485 c.c.: obbliga gli amministratori ad accertare senza indugio le cause di scioglimento e a iscriverle al Registro delle imprese.


2. Perdita inferiore a un terzo e incidenza sul minimo legale

Una perdita inferiore a un terzo è normativamente irrilevante, salvo che intacchi il minimo legale. In tal caso:

  • Si apre una fase pre-liquidatoria;

  • L’assemblea può facoltativamente assumere le misure degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.

  • Restano controversi i limiti del potere assembleare in assenza di obblighi “ipso iure”.


3. Riduzione oltre un terzo e sotto il minimo: obblighi degli amministratori

Quando il capitale scende oltre un terzo e sotto la soglia minima:

  1. Gli amministratori convocano senza indugio l’assemblea;

  2. Propongono una delibera unitaria di riduzione a zero (o sotto soglia) e contestuale aumento almeno al minimo;

  3. Alternativamente, propongono la trasformazione in forma societaria priva di capitale minimo.

3.1 L’impossibilità di coartare i soci

Non è lecito costringere i soci al conferimento: chi non esercita il diritto di opzione può rinunciare alla qualifica di socio; l’eventuale delibera coercitiva è nulla.


4. Rapporto con la causa di scioglimento

L’orientamento prevalente considera lo scioglimento sospensivamente condizionato alla mancata decisione assembleare. La Cassazione (ord. 2984/2022) conferma l’immediato scioglimento, risolutivamente condizionato alla successiva ricapitalizzazione.


5. Tempestività (“senza indugio”) e responsabilità

  • 30 giorni sono la soglia oltre la quale la mancata convocazione è sanzionata (art. 2631 c.c.).

  • La giurisprudenza qualifica come diligente la convocazione entro poche settimane dall’approvazione del bilancio che evidenzia la perdita.

  • L’inerzia espone gli amministratori a responsabilità per indebita prosecuzione dell’attività.


6. Opzioni assembleari

L’assemblea può:

  1. Ricapitalizzare (riduzione + aumento) con diritto di opzione pieno;

  2. Trasformare la società (anche eterogenea);

  3. Prendere atto dello scioglimento e nominare i liquidatori.

6.1 Delibera unitaria e principio di invarianza

La riduzione e l’aumento costituiscono un solo atto: finché l’aumento non è sottoscritto, la causa di scioglimento permane; le quote restano invariate ex art. 2482-quater c.c.


7. Diritti dei soci

  • Il diritto di opzione è inderogabile (art. 2481-bis, co. 1, ultima parte).

  • L’assemblea delibera a maggioranza; la sottoscrizione può avvenire da parte di soli alcuni soci, con possibile compressione della partecipazione dei non aderenti.

  • La mancata indicazione del termine di sottoscrizione rende la delibera nulla.


8. Regimi speciali e deroghe temporanee

  • Emergenza Covid-19 (art. 6 DL 23/2020 e ss. mod.): sterilizzazione delle perdite emerse fino al 31.12.2022 con rinvio del ripiano all’esercizio 2025.

  • Composizione negoziata e procedure concorsuali: sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione fino alla conclusione o omologazione.

  • Start-up e PMI innovative: termini di ripiano dilatati (art. 26 DL 179/2012).


9. Versamenti e rinunce dei soci

Versamenti a fondo perduto o rinunce a finanziamenti possono colmare le perdite prima della convocazione assembleare, evitando la procedura ex art. 2482-ter c.c., purché volontari e contabilmente corretti.


Conclusione

La riduzione del capitale al di sotto del minimo impone una risposta rapida e conforme alla legge. Gli amministratori svolgono un ruolo centrale nell’avviare le procedure, mentre i soci decidono se sostenere la società, trasformarla o liquidarla. La chiarezza normativa e l’effettiva tempestività degli adempimenti sono decisive per limitare rischi e responsabilità.


Tabella riepilogativa delle principali caratteristiche

Profilo

Riferimento

Contenuto essenziale

Perdita > ⅓ senza minimo intaccato

Art. 2482-bis c.c.

Relazione, convocazione assemblea, possibili provvedimenti entro esercizio successivo

Perdita > ⅓ con minimo intaccato

Art. 2482-ter c.c.

Convocazione senza indugio, delibera unitaria riduzione + aumento o trasformazione

Scioglimento societario

Art. 2484, n. 4 c.c.

Sospensivamente condizionato alla mancata ricapitalizzazione; iscrizione nel Registro delle imprese

Diritto di opzione

Art. 2481-bis c.c.

Inescludibile; eventuale compressione dei soci non aderenti

Responsabilità amministratori

Artt. 2485 e 2631 c.c.

Omessa convocazione o prosecuzione indebita espone a sanzioni e risarcimento

FAQ

1. Quando scatta l’obbligo di convocare l’assemblea? Allorché le perdite riducono il capitale di oltre un terzo e lo portano al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono agire “senza indugio”.

2. È possibile obbligare tutti i soci a versare nuovi conferimenti? No. Il diritto di opzione garantisce la libertà di aderire o meno all’aumento; la coercizione renderebbe nulla la delibera.

3. Cosa accade se l’aumento non viene interamente sottoscritto? La causa di scioglimento permane. Se l’aumento è inscindibile, le sottoscrizioni parziali diventano inefficaci e la società deve nuovamente deliberare.

4. Si può rinviare la ricapitalizzazione per perdite Covid-19? Sì, per le perdite emerse fino al 31.12.2022 la legge consente di rinviare il ripiano all’assemblea che approva il bilancio 2025.

5. La trasformazione evita sempre lo scioglimento? Sì, purché la nuova forma societaria non richieda un capitale minimo superiore a quello residuo.




Studio Romano e Associati

Federico Romano

 
 
 

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