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Riforme e Novità del Decreto Lavoro DL 48/2023: Implicazioni Fiscali, Sociali e Contrattuali

1 PREMESSA

Con il DL 4.5.2023 n. 48, pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103, sono state previste numerose disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di politiche sociali (c.d. decreto “Lavoro”).

Il DL 48/2023 è entrato in vigore il 5.5.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.


2 FRINGE BENEFIT PERIODO D’IMPOSTA 2023 - INNALZAMENTO DELLA SOGLIA A 3.000,00 EURO - CONDIZIONI

Solo per l’anno 2023 è stata estesa la soglia di non imponibilità dei fringe benefits da 258,23€ a 3.000€ ai lavoratori dipendenti con figli a carico.

Per gli altri dipendenti, resta ferma la soglia di 258,23 euro prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR.

2.1 FIGLI FISCALMENTE A CARICO

I figli sono considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR:

· se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;

· se superano i 24 anni di età e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

2.2 ESTENSIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE

Rientrano nella soglia di 3.000,00 euro anche le somme erogate o rimborsate ai suddetti dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative:

· al servizio idrico integrato;

· all’energia elettrica;

· al gas naturale.

2.3 DICHIARAZIONE AL DATORE DI LAVORO

Il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro il diritto di avvalersi della maggiore soglia, indican­do i codici fiscali dei figli a carico.


3 INCREMENTO DELL’ESONERO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA IVS A CARICO DEL DIPENDENTE

Per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023, l’esonero della quota IVS INPS a carico dei lavoratori sarà pari al:

· 7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro;

· 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro.

Tale aumento percentuale non si applica sulla tredicesima la quale rimane soggetta all’esonero

precedente.


4 SOSTITUZIONE DELLE CAUSALI PREVISTE PER I CONTRATTI A TERMINE

È stata resa più semplice l’attribuzione di causali al contratto a tempo determinato di durata

superiora ai 12 mesi.

In particolare, le precedenti causali sono state sostituite dalle seguenti:

· nei casi previsti dai contratti collettivi;

· in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda e comunque entro il 30.4.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

· in sostituzione di altri lavoratori.


5 SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEL DATORE DI LA­VO­RO

L’art. 26 del DL 48/2023, nel modificare gli artt. 1 e 1-bis del DLgs. 26.5.97 n. 152, prevede alcune semplificazioni in materia di obblighi informativi del datore di lavoro, con modifica, in parte, di quanto disposto dal DLgs. 27.6.2022 n. 104 (c.d. decreto “Trasparenza”).

Le novità introdotte riguardano:

· la possibilità di comunicare al lavoratore le informazioni di cui all’art. 1 co. 1 lett. h), i), l), m), n), o), p) e r) del DLgs. 152/97 mediante l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie; in tal modo il relativo onere si ritiene assolto;

· la consegna o comunque la messa a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché degli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro;

· l’obbligo del datore di lavoro o del committente pubblico e privato di informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio quando tali sistemi siano integralmente automatizzati (resta fermo quanto disposto dall’art. 4 della L. 20.5.70 n. 300);

· l’esplicitazione per cui gli obblighi informativi in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.


6 NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L’art. 14 del DL 48/2023 interviene in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, apportando diverse modifiche al DLgs. 81/2008, con particolare riferimento alla:

· figura del medico competente;

· estensione delle misure applicate nei cantieri mobili e temporanei;

· verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro;

· formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e del datore di lavoro.


7 MODIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSO VERSA­MEN­TO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

Per effetto dell’art. 23 del DL 48/2023 viene modificata la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 (conv. L. 638/83), al fine di mitigare l’importo della sanzione da irrogare in ipotesi di omissione di importo fino a 10.000,00 euro annui, qualora siano decorsi tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

In tal caso, infatti, la sanzione da 10.000,00 a 50.000,00 euro precedentemente prevista viene sostituita da una sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.


In relazione al termine per la contestazione delle sanzioni amministrative, l’art. 23 co. 2 del DL 48/2023 stabilisce che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dall’1.1.2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione, derogando all’art. 14 della L. 689/81 (in base al quale la violazione deve essere contestata immediatamente, ove possibile, oppure notificata ai soggetti interessati entro 90 giorni dall’accertamento).


8 ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURI­STICO E TERMALE

Viene disposto, per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, un aumento da 10.000,00 a 15.000,00 euro del limite economico di compensi che ogni utilizzatore operante nei predetti settori può erogare nei confronti della totalità dei prestatori.

La norma, inoltre, stabilisce che possono ricorrervi gli utilizzatori operanti nei predetti settori che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.


9 INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

L’art. 27 del DL 48/2023 riconosce ai datori di lavoro privati un incentivo in caso di nuove assunzioni, effettuate a decorrere dall’1.6.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:

· alla data dell’assunzione non devono aver compiuto 30 anni di età;

· non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

· siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

9.1 CONTRATTI AGEVOLABILI

L’incentivo spetta per le assunzioni con:

· contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

· contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.


L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

9.2 MISURA E DURATA

L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (ridotto al 20% in caso di cumulo con altra misura), per una durata di 12 mesi.


10 RIFORMA DEL REDDITO DI CITTADINANZA E INTRODUZIONE DEL­L’AS­­SEGNO DI INCLUSIONE

Gli artt. 1 - 9 e l’art. 12 del DL 48/2023 introducono:

· l’assegno di inclusione, dall’1.1.2024;

· il supporto per la formazione e il lavoro, dall’1.9.2023.


Si tratta di due misure di sostegno al reddito destinate a sostituire il reddito di cittadinanza (Rdc) e la pensione di cittadinanza (Pdc).


11 INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’art. 10 del DL 48/2023 prevede incentivi in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione, in favore di:

· datori di lavoro;

· agenzie per il lavoro;

· enti del terzo settore.


11.1 DATORI DI LAVORO

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato:

· a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) e per un periodo massimo di 12 mesi;

· a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (nel limite massimo di importo pari a 4.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.


L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi (inclusi i periodi di esonero fruiti in caso di assunzione con contratto a tempo determinato).

L’esonero non riguarda i premi INAIL.

Condizioni

Il datore di lavoro deve:

· inserire l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL;

· essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenzial;

· essere in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla L. 12.3.99 n. 68;

· rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.


Inoltre, il datore non può licenziare il beneficiario nei 24 mesi successivi all’assunzione (pena la restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili ex art. 116 co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Compatibilità

Le agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite per l’assunzione di:

· giovani under 36;

· donne svantaggiate;

· disabili.


12 INCENTIVI PER I BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE CHE AVVIANO UN’ATTIVITÀ

L’art. 10 co. 6 del DL 48/2023 prevede, in favore dei beneficiari dell’assegno di inclusione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’assegno (nei limiti di 500,00 euro mensili) in caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio.


Le modalità attuative dovranno essere stabilite con un apposito decreto interministeriale.

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