Diventano conseguentemente indeducibili i costi rimborsati, salvo che il committente non paghi
Lo schema di decreto legislativo di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 aprile, interviene anche sul regime dei rimborsi spese degli esercenti arti e professioni.
Secondo l’attuale normativa, bisogna distinguere tra:
rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente;
rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione.
I rimborsi del primo tipo non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 58/2001, § 2.2), purché si tratti di spese che non rappresentano il mezzo per assolvere l’incarico, ma l’oggetto del mandato stesso (es. pagamento di imposte per conto del cliente).
Formalmente, queste spese devono essere sostenute in nome e per conto del cliente, su specifico incarico professionale. In pratica (C.M. n. 1/1973 e studio Consiglio nazionale
Notariato 28 marzo 2003 n. 37-2003/T):
la spesa deve essere documentata e intestata al cliente;
la documentazione deve essere allegata o presente in atti depositati presso pubblici uffici.
I rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione (es. viaggio, vitto e alloggio), invece, sono assimilati ai compensi, con obbligo di fatturazione e ritenuta (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 58/2001, § 2.2).
Per le spese di vitto e alloggio rimborsate, i limiti di deducibilità (75% del costo, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) non si applicano, per evitare che, a fronte di un onere parzialmente deducibile, il rimborso sia interamente imponibile.
Consideriamo un professionista con compensi (inclusi rimborsi spese) di 100.000 euro e spese di vitto e alloggio di 3.000 euro riaddebitate ai committenti. Se i limiti di deducibilità fossero applicabili, tali spese sarebbero deducibili fino a 2.000 euro, mentre il rimborso di 3.000 euro sarebbe interamente imponibile. Invece, grazie all’inapplicabilità dei limiti di deducibilità, l’importo deducibile coincide con quello imponibile. Queste spese vanno indicate nella colonna 2 del rigo RE15 del modello REDDITI PF.
L’art. 6 comma 2 lett. b) dello schema di DLgs. interviene sui rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esercizio della professione, stabilendo che tali somme non concorrono alla
formazione del reddito:
né dal lato “attivo” (quindi senza ritenuta da parte del committente);
né dal lato “passivo” (con indeducibilità dei costi rimborsati).
Tuttavia, se il committente non rimborsa le spese addebitategli, per evitare che il costo resti indeducibile, viene introdotta una disciplina simile a quella per la deducibilità delle perdite su crediti nell’ambito del reddito d’impresa.
Le spese non rimborsate sono deducibili dalla data in cui:
il committente ha fatto ricorso a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal DLgs. 14/2019 o a procedure estere equivalenti;
la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Viene anche individuato il momento in cui il committente si considera assoggettato ai citati istituti.
Per evitare costi superiori alle somme da recuperare, le spese di modesta entità (non superiori a 2.500 euro) sono deducibili se, entro un anno dalla fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d’imposta in cui scade l’anno.
Se le spese dedotte vengono successivamente rimborsate, queste concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta della percezione.
Secondo le bozze del DLgs., la disciplina vigente opererà fino al 31 dicembre 2024, con l’applicazione delle novità solo dal 2025 (con primo impatto sul modello REDDITI 2026).
FAQ sulla Riforma dei Rimborsi Spese per i Professionisti
Quali spese anticipate in nome e per conto del cliente sono escluse dal reddito di lavoro autonomo? Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, come il pagamento di imposte o l'adempimento di formalità per il cliente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, purché siano documentate e intestate al cliente e sostenute su specifico incarico professionale.
Come saranno trattati i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione? I rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione, come viaggio, vitto e alloggio, saranno esclusi dal reddito di lavoro autonomo e indeducibili se rimborsati. Tuttavia, se il committente non rimborsa queste spese, diventeranno deducibili secondo specifici criteri.
Quali sono i nuovi limiti di deducibilità per le spese di vitto e alloggio? Con la nuova disciplina, i limiti di deducibilità del 75% del costo e del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta non si applicano più. Questo significa che l'importo deducibile delle spese di vitto e alloggio coinciderà con quello imponibile, evitando la doppia imposizione.
Cosa succede se il committente non rimborsa le spese? Se il committente non rimborsa le spese, queste diventeranno deducibili secondo criteri simili a quelli previsti per la deducibilità delle perdite su crediti nel reddito d’impresa. Le spese saranno deducibili dalla data in cui il committente è assoggettato a procedure di insolvenza, la procedura esecutiva è infruttuosa o il diritto alla riscossione è prescritto.
Quando entreranno in vigore le nuove disposizioni? Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025. La disciplina attualmente vigente continuerà a operare fino al 31 dicembre 2024, con le novità che influenzeranno il modello REDDITI 2026. Le spese di modesta entità, non superiori a 2.500 euro, saranno deducibili se non rimborsate entro un anno dalla fatturazione.
Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia
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