Riporto a nuovo del credito da dichiarazione: effetti sui termini di rimborso e sulla prescrizione
- Studio Romano & Associati
- 9 ott
- Tempo di lettura: 5 min
a cura di Federico Romano

Introduzione
Il riporto a nuovo dei crediti d’imposta emersi in dichiarazione (imposte sui redditi e IVA) genera spesso dubbi sui termini per il rimborso e sulla decorrenza della prescrizione. La normativa consente, entro precisi limiti, di compensare, riportare a nuovo o chiedere a rimborso tali crediti; quando però il contribuente decide di chiedere il rimborso dopo uno o più anni di riporto, occorre capire da quando decorrono i termini. La giurisprudenza non è univoca e propone due orientamenti, con rilevanti ricadute operative.
1) Quadro normativo di riferimento
Imposte sui redditi
L’art. 4, comma 4, del DPR 42/1988 prevede che, se l’eccedenza riportata non è utilizzata in diminuzione nella dichiarazione del periodo d’imposta successivo (o la dichiarazione non è presentata), il contribuente può chiedere il rimborso con istanza all’intendente di finanza ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973.
IVA
L’art. 30, comma 1, del DPR 633/1972 stabilisce che, qualora dalla dichiarazione annuale emerga un’eccedenza detraibile, il contribuente ha diritto di riportarla in detrazione nell’anno successivo oppure di chiederne il rimborso nelle ipotesi previste dai commi successivi e, in ogni caso, in caso di cessazione dell’attività.
2) Le opzioni del contribuente
In presenza di un credito da dichiarazione annuale (redditi o IVA), il contribuente può:
compensare il credito con debiti d’imposta (nei limiti di legge);
riportarlo a nuovo (anche per più anni);
chiederne il rimborso (immediato o dopo uno o più riporti).
Accade frequentemente che il credito venga riportato a nuovo per uno o più periodi e che solo successivamente venga chiesto a rimborso.
3) Termini e prescrizione: due possibili binari
Prescrizione decennale: secondo l’impostazione che valorizza l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, la prescrizione decennale decorre trascorsi 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione contenente la domanda di rimborso (momento in cui si forma il “silenzio-rifiuto” impugnabile).
Termini speciali per il rimborso:
per le imposte sui redditi, può operare il termine di cui all’art. 38 del DPR 602/1973, riferito al versamento del saldo d’imposta;
per l’IVA, trova applicazione l’art. 30-ter del DPR 633/1972, con un autonomo regime dei termini di rimborso.
4) Il contrasto giurisprudenziale sul riporto a nuovo e la successiva istanza di rimborso
Orientamento n. 1 – Termine ancorato al saldo originario
Una prima tesi ritiene che, anche dopo uno o più riporti a nuovo, il termine dell’art. 38 del DPR 602/1973 decorra comunque dal versamento del saldo relativo al periodo in cui il credito si è formato (ad es., Cass. 4 agosto 2020, n. 16630; Cass. 28 marzo 2022, n. 9893).
Esempio: se nel Modello REDDITI 2022 (periodo 2021) emerge un credito che nel Modello REDDITI 2023 viene chiesto a rimborso, il termine si computa comunque dalla data di pagamento del saldo 2021.
Orientamento n. 2 – “Rimessione a nuovo” del credito e nuovo dies a quo
Un diverso filone afferma che il riporto a nuovo comporta una rimessione a nuovo del credito e, in caso di incapienza, una nuova alternativa tra ulteriore riporto e istanza di rimborso; in tale prospettiva, i termini ex art. 38 decorrono non dall’originario versamento, bensì dal “nuovo saldo” (ad es., Cass. 18 giugno 2020, n. 11813; Cass. 7 agosto 2025, n. 22862).
Valutazione
Questo secondo orientamento appare più tutelante e condivisibile: diversamente, il mero riporto a nuovo rischierebbe di compromettere il diritto al rimborso, facendo retroagire il termine al saldo del primo periodo in cui il credito è sorto.
5) Cosa significa “nuovo saldo”? Il dies a quo concreto
Accettando l’orientamento n. 2, occorre precisare il significato di “nuovo saldo”. Il riferimento al “saldo” è improprio: in pratica, quando il contribuente non riporta più a nuovo e chiede il rimborso (quadro RX del Modello REDDITI o VX della dichiarazione IVA), trascorsi 90 giorni dalla presentazione di quella dichiarazione inizia a decorrere la prescrizione per impugnare l’eventuale diniego o il silenzio-rifiuto.In altri termini, il momento qualificante è la dichiarazione che contiene l’istanza di rimborso, non un generico “nuovo saldo”.
6) Conclusioni
Il quadro resta diviso tra due ricostruzioni. Quella che valorizza la rimessione a nuovo del credito (orientamento n. 2) evita che il riporto, pur consentito dalla legge, si traduca in una decadenza occulta. Operativamente, il punto di attacco per i termini è la dichiarazione con richiesta di rimborso: da essa decorrono i 90 giorni che attivano la tutela contro il silenzio-rifiuto e, quindi, la prescrizione decennale per agire.Ne consegue che il credito non “si rigenera” in senso sostanziale, ma il riporto riapre l’alternativa tra nuovo riporto e rimborso, con riflessi sulla decorrenza dei termini.
Tabella riassuntiva (sintesi operativa)
Ambito | Norma/Pronuncia | Regola applicabile | Dies a quo rilevante | Termine |
Imposte sui redditi | Art. 4, c. 4, DPR 42/1988; art. 38 DPR 602/1973 | Riporto a nuovo o rimborso su istanza | Versamento del saldo (se si applica l’art. 38) oppure 90 giorni dopo la dichiarazione con istanza (per la prescrizione decennale) | Termine ex art. 38 /Prescrizione decennale ex art. 21, c. 2, D.Lgs. 546/1992 |
IVA | Art. 30, c. 1, DPR 633/1972; art. 30-ter DPR 633/1972 | Riporto in detrazione nell’anno successivo o rimborso | Versamento del saldo/discipline speciali IVA oppure 90 giorni dopo la dichiarazione con istanza (per la prescrizione decennale) | Termini IVA ex art. 30-ter / Prescrizione decennale |
Orientamento giurisprudenziale n. 1 | Cass. 4.8.2020 n. 16630; Cass. 28.3.2022 n. 9893 | Anche dopo riporto, termine ex art. 38 ancorato al saldo originario | Saldo del periodo in cui il credito si è formato | Termine ex art. 38 DPR 602/1973 (o art. 30-ter per IVA) |
Orientamento giurisprudenziale n. 2 | Cass. 18.6.2020 n. 11813; Cass. 7.8.2025 n. 22862 | Riporto = “rimessione a nuovo”; nuova alternativa tra riporto e rimborso | Non il “nuovo saldo” in senso tecnico, ma 90 giorni dopo la dichiarazione con richiesta di rimborso (ai fini della prescrizione) | Prescrizione decennale; termini ex art. 38 ricollegati alla nuova scelta |
FAQ
1) Il credito “si rigenera” di anno in anno con il riporto a nuovo? No. Il credito non cambia natura. Secondo l’orientamento più tutelante, il riporto rimette a nuovo l’alternativa tra riportare ancora o chiedere il rimborso, con effetti sulla decorrenza dei termini, non sulla sostanza del credito.
2) Quando si applica la prescrizione decennale? Quando si impugna il silenzio-rifiuto o il diniego sul rimborso. La decorrenza è 90 giorni dopo la dichiarazione che contiene l’istanza di rimborso, per effetto dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
3) Se ho riportato il credito per anni e ora chiedo il rimborso, da quando decorrono i termini? Secondo l’orientamento n. 2, la decorrenza si ricollega alla nuova scelta (istanza in dichiarazione). Operativamente, rileva la dichiarazione con richiesta di rimborso e i 90 giorni successivi per la tutela contro il silenzio.
4) Qual è la differenza tra il termine ex art. 38 DPR 602/1973 e la prescrizione decennale? Il primo è un termine speciale legato al versamento del saldo (redditi); la seconda è la prescrizione ordinaria decennale che decorre dopo 90 giorni dall’istanza di rimborso (profilo processuale).
5) Dove si chiede il rimborso in dichiarazione? Nel quadro RX del Modello REDDITI e nel quadro VX della dichiarazione IVA. La presentazione di tali quadri con istanza è decisiva per la decorrenza dei 90 giorni.
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