Nel mondo delle società semplici immobiliari, emerge un importante aspetto fiscale riguardante l'effetto sostitutivo IMU-IRPEF. Secondo l'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 23/2011, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali sui redditi fondiari non locati, ad eccezione di casi specifici.
Tabella Riassuntiva: Imposte su Immobili di Società Semplici
Questo principio di sostituzione opera indipendentemente dal pagamento effettivo dell'IMU. La normativa, interpretata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2013, chiarisce che nelle società semplici, i redditi mantengono la loro natura originaria. Questo significa che se un immobile non locato appartiene a una società semplice, il reddito fondiario generato non è soggetto a IRPEF.
Inoltre, se una società semplice è partecipata da soggetti in regime d'impresa, l'effetto sostitutivo non si applica a questi ultimi, e la loro quota di reddito da immobili non locati concorre al loro reddito imponibile.
Schema Riassuntivo: Flusso di Redditi in Società Semplici
Società Semplice Possessore Immobili Non Locati:
Deve l'IMU ma non l'IRPEF sul reddito fondiario.
Partecipazione di Soci in Regime d'Impresa:
Non beneficiano dell'effetto sostitutivo IMU-IRPEF.
La loro quota di reddito da immobili non locati è imponibile IRPEF.
Società Semplice 'Intermedia' Partecipata da Persone Fisiche:
Trasparenza fiscale: imputa reddito fondiario ai soci.
Per soci non in regime d'impresa, il reddito fondiario non è soggetto a IRPEF.
Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia
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