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Nuovo Rinvio del Divieto di Fatturazione Elettronica in Ambito Sanitario

Anche nel 2024 per le Prestazioni B2C la Fattura Richiede il Formato Cartaceo o Elettronico Extra-SdI


Fatturazione Sanitaria Rinvio 2024

Introduzione

Il divieto di emissione di fattura elettronica per i soggetti coinvolti nel Sistema tessera sanitaria (TS) subisce un'estensione fino al termine del 2024. Originariamente previsto per il solo periodo d'imposta 2019, tale proroga evidenzia una natura meno temporanea di quanto anticipato.


Contesto Normativo

Questa decisione emerge dalla bozza del decreto legge noto come "Milleproroghe", attualmente in esame dal Consiglio dei Ministri. La misura, non menzionata né nel disegno di legge di bilancio 2024 né nel decreto "Anticipi", risponde all'attesa degli operatori del settore. Per il 2024, pertanto, si conferma l'obbligo di adottare il formato cartaceo o quello elettronico extra-Sistema di Interscambio (SdI) per le fatture relative a prestazioni sanitarie B2C.


Applicazione del Divieto

Il divieto riguarda due categorie di soggetti:


  1. Quelli obbligati all’invio dei dati al Sistema TS, per le fatture con dati da trasmettere a tale sistema (art. 10-bis DL 119/2018).

  2. Operatori non obbligati all’invio al Sistema TS, per fatture riguardanti prestazioni sanitarie a persone fisiche (art. 9-bis comma 2 DL 135/2018).


Eccezioni e Considerazioni sulla Privacy

Per le prestazioni sanitarie B2B, la fattura elettronica via SdI rimane la norma. Tuttavia, la tutela della privacy richiede precauzioni specifiche, evitando di includere nei documenti SdI informazioni sensibili non richieste dalla legge.


Ambito Soggettivo e Interpretazioni

L'ambito soggettivo di applicazione del divieto è chiarito dall'art. 10-bis del DL 119/2018, mentre l'art. 9-bis del DL 135/2018 si rivolge genericamente agli operatori che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche. Ciò include diagnosi, cure, riabilitazioni e altre prestazioni similari.


Regime Forfetario e Enti Non Profit

Il divieto si applica anche agli operatori in regime forfetario e agli enti di cui alla L. 398/91. Dall'inizio del 2024, anche coloro con ricavi non superiori a 25.000 euro nel 2021 dovranno adeguarsi all'obbligo di fatturazione elettronica via SdI.


Profilo Sanzionatorio

La violazione di omessa fatturazione si applica a chi emette il documento in formato cartaceo, interpretando erroneamente il divieto. La situazione per coloro che, contravvenendo al divieto, emettono un file XML via SdI resta da chiarire.



FAQ

  1. Quali sono le principali novità del decreto "Milleproroghe" riguardo alla fatturazione elettronica in ambito sanitario?

  • Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per i soggetti coinvolti nel Sistema TS fino al 2024.

  • Obbligo di utilizzo del formato cartaceo o elettronico extra-SdI per le prestazioni sanitarie B2C.

  1. Chi è interessato dal divieto di emissione di e-fattura via SdI?

  • Soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS.

  • Operatori che non sono obbligati all’invio al Sistema TS, ma effettuano prestazioni sanitarie a persone fisiche.

  1. Come viene gestita la privacy nelle fatturazioni elettroniche B2B?

  • È necessario adottare accorgimenti per non includere informazioni sensibili non richieste dalla legge e proteggere la privacy dei pazienti.

  1. Cosa comporta l'abolizione dell'obbligo di invio dei corrispettivi al Sistema TS?

  • I commercianti al minuto che erano tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS non dovranno più inviare i corrispettivi giornalieri a partire dal 2024.


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Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia

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